(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20
                         dell'8 maggio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 febbraio
                  1998, n. 8, e' cosi' modificato:
      "Una  unita'  per ciascuna delle strutture di cui al precedente
articolo  2,  puo'  essere  richiesta in posizione di comando da enti
pubblici  di  diritto  pubblico,  da enti locali o sub-regionali, dal
comparto  scuola  del  Ministero  della pubblica istruzione e da ogni
altro  Ministero,  Per le segreterie particolari del Presidente della
Regione  e  del  Presidente  del  consiglio  regionale  le unita', in
posizione  di  comando, non possono superare il numero di due. In tal
caso  il  comando  e'  disposto con cadenza annuale, e' rinnovabile e
revocabile  in  qualsiasi  momento  a richiesta dell'interessato e si
      risolve automaticamente con la cessazione dell'incarico".