(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 20 dell'8 maggio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8, e' cosi' modificato: "Una unita' per ciascuna delle strutture di cui al precedente articolo 2, puo' essere richiesta in posizione di comando da enti pubblici di diritto pubblico, da enti locali o sub-regionali, dal comparto scuola del Ministero della pubblica istruzione e da ogni altro Ministero, Per le segreterie particolari del Presidente della Regione e del Presidente del consiglio regionale le unita', in posizione di comando, non possono superare il numero di due. In tal caso il comando e' disposto con cadenza annuale, e' rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta dell'interessato e si risolve automaticamente con la cessazione dell'incarico".